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Agevolazioni fiscali: i presupposti per il riconoscimento della non commercialità definiti dalla Cas


La Corte di Cassazione, Sezione V, in data 21/07/2020 con Ordinanza n. 15544 conferma che le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale si applicano solo a condizione che gli enti interessati si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto e in concreto gli associati partecipino attivamente alla vita dell'ente, rigettando così il ricorso dell'Associazione.


In punto di fatto, dalla lettura della pronuncia in commento si desume che, nel caso di specie, l'associazione sportiva dilettantistica annovera soltanto pochi associati, nei verbali assembleari non risulta la partecipazione di altri soggetti, manca una chiara e coerente rendicontazione di entrate e uscite e vi è commistione di flussi finanziari dell'ente e dei gestori con i versamenti dei corrispettivi nei conti personali.

Ai fini della qualifica di ente non commerciale rileva l'esercizio, in via prevalente, di attività rese in conformità ai fini statutari non rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 2195 c.c., svolte in mancanza di specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione.

Da ultimo, l'onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l'esenzione è a carico del soggetto che la invoca.


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